Avviso pubblico REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI AI SENSI DELL’ART. 1 COMMI 102 SS. L. 199/2025.

Dettagli della notizia

Avviso pubblico definizione agevolata delle entrate comunali (cd. Rottamazione)

Data:

29 Aprile 2026

Tempo di lettura:

Descrizione

Si informano i contribuenti che il Comune di Lizzanello ha attivato la procedura di Definizione Agevolata delle proprie entrate tributarie e patrimoniali, ai sensi della Legge n. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026).

Questa misura consente di estinguere i propri debiti tributari e patrimoniali versando la quota capitale, con l'annullamento di sanzioni e interessi.

Il debitore che intende avvalersi della definizione agevolata deve presentare apposita ISTANZA PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI, su modello disponibile sul sito istituzionale www.comune.lizzanello.le.it e presso l'Ufficio Protocollo del Comune.

Termine di presentazione: entro 60 giorni dalla pubblicazione del Regolamento sul sito istituzionale. Decorso tale termine, non potranno essere accettate istanze tardive - entro il 30/06/2026. 

Canali di invio (tutti equivalenti tra loro):

  • Via PEC: protocollo.lizzanello@pec.rupar.puglia.it
  • Tramite intermediari abilitati: CAF, commercialisti, consulenti del lavoro, patronati (con delega scritta allegata).
  • Consegna fisica: presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Lizzanello, con rilascio di ricevuta timbrata.

Oggetto della definizione agevolata

  1. I debiti (relativamente a IMU, TASI, TARI/TARES, CdS) risultanti da ingiunzioni di pagamento e da accertamenti esecutivi emessi nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli atti.
  2. Ai fini della definizione agevolata il debito deve risultare da una o ambedue le seguenti fattispecie:

               a) un’ingiunzione di pagamento emessa entro il 31 dicembre 2023;

               b) un accertamento esecutivo emesso entro il 31 dicembre 2023.

3. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso in una ingiunzione di pagamento o accertamento esecutivo.

4. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.

Ultimo aggiornamento: 29/04/2026, 14:21

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